giovedì 25 febbraio 2016

Piani di Prevenzione della Corruzione, ancora scarso il loro livello qualitativo


I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione sono stati adottati dal 96,3% delle amministrazioni, ma è ancora scarso il loro livello qualitativo
Lo studio condotto dall'Università di Roma Tor Vergata e Formezper per verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012, è stato pubblicato dall'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) lo scorso 16 dicembre 2015.
Sono stati presi in esame 1.911 Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione nelle pubbliche amministrazioni  (PTPC) adottati da: Amministrazioni dello Stato ed Enti Nazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie e altri Enti nazionali), Autonomie Territoriali (Regioni, Province e Comuni), Enti del Servizio Sanitario (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e Autonomie Funzionali (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Università Statali).
Il 96,3% delle amministrazioni ha adottato almeno un PTCP pubblicandolo nel proprio sito istituzionale. Tra quelle che non l'hanno mai fatto emergono le Autonomie Territoriali, nel 94% dei casi, segue il Sud, nel 54,9% dei casi, e le amministrazioni di piccole dimensioni, nel 74,7% dei casi.
Distribuzioni di frequenza delle amministrazioni inadempienti
Più critici gli aggiornamenti: solo il 62,9% delle amministrazioni ha provveduto all’aggiornamento per il 2015-2017.
L'analisi non si è limitata a verificare l'adozione formale dei PTPC, ma anche la loro qualitàper identificare eventuali criticità e migliorare la strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato.
Il processo di valutazione è stato articolato in due momenti: uno di “primo livello”, condotto da un gruppo di valutazione composto da funzionari e dirigenti dell’ANAC, e uno di “secondo livello”, condotto da ricercatori ed esperti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Formez.
In primo luogo, è stata valutata la qualità del processo di gestione del rischio attraverso l’esame dell’analisi del contesto esterno e interno, del processo di risk assessment, del trattamento del rischio, del livello di coinvolgimento degli attori interni ed esterni e del sistema di monitoraggio.
Per ognuno di questi criteri, si è rilevata una generalizzata inadeguatezza del processo di gestione del rischio da parte delle amministrazioni, probabilmente dovuta a una generale impreparazione delle amministrazioni ad affrontare la sostanziale novità e la complessità della normativa.
La fase maggiormente critica risulta l’analisi del contesto esterno, ossia la capacità delle amministrazioni di leggere e interpretare le dinamiche socio-territoriali e di tenerne conto nella redazione del Piano, che è risultata insufficiente o inadeguata nel 96,52% dei Piani analizzati e assente nel 84,46% dei casi.
L’analisi del contesto interno, da attuare attraverso la mappatura dei processi, è meno critica, ma sempre tendenzialmente inadeguata.
La raccolta dei dati evidenzia una scarsa qualità e analiticità. Nel 73,91% dei casi per quanto concerne i processi afferenti alle cosiddette “Aree Obbligatorie” e nel 79,78 % per quanto concerne i processi afferenti alle “Aree Ulteriori”.
L'analisi del rischio risulta insoddisfacente nella maggioranza dei Piani e inadeguata nel 60% dei casi. In generale si rileva la concreta difficoltà delle amministrazioni di individuare correttamente i rischi di corruzione, di collegarli adeguatamente ai processi organizzativi e di utilizzare un’adeguata metodologia di valutazione e ponderazione dei rischi.
Questo appare ancora più evidente nelle Autonomie Territoriali, nelle amministrazioni collocate nei territori del Sud e delle Isole e nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le più critiche anche nel trattamento del rischio che è risultato complessivamente adeguato solo nel 37,72% dei Piani.
Una migliore qualità del processo di gestione del rischio è garantita anche dalla partecipazione di un congruo numero di attori interni ed esterni, ma il coinvolgimento degli attori esterni è risultato assente nel 55,38% o inadeguato nel 80,16% dei casi. Meno critico, ma sempre insoddisfacente, il coinvolgimento degli attori interni, inadeguato nel 61,25% dei Piani.
Anche le azioni di accompagnamento, sensibilizzazione e formazione poste in essere per la realizzazione del Piano risultano sostanzialmente inadeguate nel 75,98% dei casi.
Solo nel 37,72% dei Piani esaminati si riscontra l’individuazione di misure di prevenzione collegate con le risultanze dell'analisi e valutazione del rischio.
A conferma del generalizzato livello di inadeguatezza del processo di gestione del rischio, anche il monitoraggio sulla efficacia e attuazione del PTPC non risulta sufficiente nel 75,22% dei Piani esaminati.
Nel 77% dei Piani non vi è evidenza sufficiente della programmazione delle misure per ridurre il rischio corruttivo, né per quanto riguarda le misure obbligatorie né per quelle ulteriori non previste nel 55,5% dei casi. Anche se i Piani generalmente contengono le misure obbligatorie, sono privi di una concreta pianificazione degli interventi, facendo venir meno la componente di programmazione propria dello strumento.
I Piani esaminati non sono adeguatamente integrati con il Piano della performance nel 80,6% dei casi e con il Programma Triennale per la Trasparenza nel 63,97% dei casi.
La qualità dei Piani è significativamente influenzata da alcune variabili di contesto, quali la tipologia di amministrazione, la collocazione geografica delle stesse e la dimensione organizzativa.
Le difficoltà emerse, infatti, risultano ancora più evidenti per alcune categorie di amministrazioni che, tendenzialmente, si caratterizzano per l’adozione di Piani che presentano livelli qualitativi più bassi, come le Autonomie Territoriali, le amministrazioni di medie e piccole dimensioni prevalentemente situate nelle Regioni del Sud Italia.
I più elevati livelli qualitativi si registrano nei PTPC nelle Autonomie Funzionali, in particolare le Camere di Commercio, e negli Enti del Servizio Sanitario.
(Fonte: Arpat)

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