giovedì 18 settembre 2014

Buoni consigli al giovin signore matteo renzi, per non farsi infinocchiare dalla UE



Vorremo che il nostro Primo Ministro Matteo Renzi, prima di andare a discutere in Europa sui
Compiti a casa, ossia sulle dolose riforme che l’Italia sarebbe tenuta a realizzare per porre freno al suo smisurato Debito Pubblico, cresciuto vertiginosamente negli ultimi tre Governi (Monti Letta Renzi ), desse una sbirciatina al Trattato di Roma del 1957, e in particolare leggesse quanto previsto all’art. 234 del Trattato, articolo nel quale, la nascente Comunità Economica Europea (attuale Unione Europea) si impegnava allora ( nel 1957) a rispettare tutti i diritti degli Stati membri nati precedentemente alla nascita della stessa Unione Europea, e che pertanto dovessero venire salvaguardati ( ai sensi del suddetto Trattato) tutti i diritti degli Italiani antecedenti alla nascita della Comunita Economica Europea, diritto alla salvaguardia replicata anche dall’art. 30 comma 3 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 :

1) all’istituzione della Zona Franca su tutto il territorio della Sardegna ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948, la cui attuazione e’ stata disciplinata dai Codici Doganali Comunitari richiamati nel dlgs 75/98,
2) all’istituzione di Porti Franchi in tutte le Citta Marinare Italiane, diritto garantito dall’art. 77 e 78 del Codice Doganale Italiano, approvato con la legge 1424/1940, compresi i Punti Franchi e i Depositi Franchi definiti extradoganali dall’art. 1 del codice doganale in parola,
3) che il pareggio di bilancio non si applica all’Italia in quanto lo stesso non era stato previsto nella nostra Costituzione Italiana, Costituzione Italiana scritta in una legge antecedente al Trattato di Roma, Trattato che nell’ordine gerarchico delle fonti del Diritto e’ di rango superiore anche alle nostre leggi di livello Costituzionale, Trattato di Roma dove si prevede che il pareggio di bilancio e’ solo auspicabile ( quindi non e’ obbligatorio) ;
Riteniamo inoltre che il nostro Primo Ministro per risollevarci dalla Catastrofe nella quale siamo precipitati, debba istituire una Ritenuta Unica del 20% su tutti i redditi del popolo italiano e lo potrebbe fare proprio nel rispetto della Normativa Comunitaria sulla libera concorrenza, Normativa Comunitaria che considera gliAiuti di Stato “ distorsivi del mercato ” .
Noi Italiani, abbiamo pagato all’Europa centinaia di multe/sanzioni pecuniarie salatissime ( miliardarie ), sanzioni chiamate artificiosamente procedure di infrazione inflitte all’Italia per aver violato la normativa comunitaria sulla libera concorrenza, e che pertanto
al pari degli Aiuti di stato, - anche le fregature di Stato “ dovrebbero risultare vietate ai sensi delle stesse norme Europee sulla libera concorrenza;

intendendo per Fergatura di Stato quella
Imposizione Fiscale talmente elevata che mette Fuori Mercato nel mondo tutta la produzione italiana rispetto agli altri concorrenti Europei “
  • concorrenti che pagano sui propri redditi aliquote irrisorie del 20% o 30%, rispetto a quelle imposte agli Italiani, dove il prelievo fiscale effettuato dallo Stato - tra imposte dirette ed indirette - rasenta, ed a volta supera, il 70% sul reddito .
Vorremo suggerire inoltre al Giovane Renzi, di andare a leggere la famosissima Riforma Tributaria attuata con la legge 825/1971 ( ancora in vigore) con la quale e’ stata istituita “ l’Imposta sul reddito delle persone Fisiche e Giuridiche” IRPEF IRPEG e dove all’art. 1 il legislatore italiano precisa che i NUOVI TRIBITI ( Irpef ed Irpeg) andavano ad abolire e sostituire complessivamente tutti i tributi allora esistenti come :
  1. imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, dell’imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovraimposte erariali e locali, dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell’imposta sulle societa, dell’imposta sulle obbligazioni, dell’imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale , delle imposte comunali di famiglia, del contributo per le opere di fognatura, del contributo speciale di cura delle malattie, dei tributi sui pubblici spettacoli della tassa di musica, delle imposte camerali, delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi .

E CHE L’ABROGAZIONE DI TUTTI I SUCCITATI PRIBUTI PREVISTI NELLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO VIENE APPORTATA IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DETTATI DALLA COSTITUZIONE DOVE SI PREVEDE CHE OGNI CITTADINO DEVE CONCORRERE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLO STATO IN RAGIONE DELLA PROPRIA CAPACITA CONTRIBUTIVA E SECONDO
IL PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITA DELLE ALIQUOTE APPLICATE AL REDDITO.

Ricordiamo ancora a Renzi, che la Corte di Cassazione sez. III con sentenza n. 7630 del 16 maggio 2003 ha riconosciuto il diritto al RISARCIMENTO DEI DANNI a tutti i cittadini italiani che si ritengono danneggiati dal mancato o tardivo recepimento delle Direttive Comunitarie nella legislazione italiana.
E gli vogliamo ricordare ancora, che il Tribunale di Trieste, con ordinanza collegiale ex art 669 terdecies del c.p.c. pronunciata in data 13 maggio 1997 ed il Consiglio di Stato con parere reso il 21 marzo 1996 , hanno dato ragione all’Austria e alla Germania su un contenzioso nato contro il Ministero delle Finanze Italiano che pretendeva di imporre tributi propri sul Porto Franco e sulla zona Franca di Trieste con la seguente precisazione:
Il legislatore italiano nell’emanare la legge quadro n. 84 del 28 gennaio 1994 sul riordino della legislazione in materia portuale, all’art. 6 ha espressamente fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste e che lo stesso, pur facente parte del territorio italiano ha natura “ extradoganale” ( omissis ) “ va tratto il rilievo della fondatezza della pretesa degli attori nel presente giudizio ( Austria e Germania) poiche’ le norme del Trattato di Pace del 1947, poi riprese dal Memorandum del 1954, vengono fatte salve dall’art. 234 del Trattato di Roma istitutivo della Comunita Economica Europea, ratificato nel 1957 e dall’art. 2 del regolamento 2913/1992 “,
articolo 234 del Trattato di Roma, con il quale si ripete, la Comunita Economica Europea si impegna a rispettare tutti i Diritti degli Stati membri, sorti in un periodo antecedente alla nascita della stessa CEE.


Maria Rosaria Randaccio

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